Art. 49 PC in relazione all’art. 19 PA. Art. 26 - 28 PA. «Analisi Lingua». Valore probatorio e diritto d’esaminare gli atti. 1. La procedura per l’allestimento di un’analisi linguistica ad opera degli specialisti «Lingua» dell’UFR, volta ad accertare l’origine di un richiedente l’asilo, non costituisce una perizia ai sensi di legge, poiché non soddisfa, per diversi aspetti, i requisiti posti dalla PC (consid. 3 - 6). 2. Nondimeno, laddove la procedura d’allestimento rispetta certe esigenze minime poste a tutela dell’attendibilità, oggettività e imparzialità, può essere conferito alle analisi «Lingua» un accresciuto valore probatorio (consid.