Art. 8 LAsi. Art. 1 F Conv. sullo statuto dei rifugiati. Riserve formulate dalla Polizia federale in merito alla concessione dell’asilo ad una persona sospettata di mettere in pericolo la sicurezza interna od esterna della Svizzera (appartenenza al Fronte Islamico della Salvezza, FIS).[3] 1. Di regola, la protezione della sicurezza interna ed esterna della Svizzera compete al Consiglio federale (art. 70 e 102 cifre 9 e 10 Cost.) (consid. 6a). 2. Carenza di base legale (silenzio qualificato) che autorizzi il Ministero pubblico federale o la Polizia federale a intervenire in una procedura d’asilo con effetto vincolante nei confronti delle autorità giudicanti.