Paese terzo nel quale l’interessato è già stato oggetto di una procedura d’asilo infruttuosa, nella misura in cui detto Paese sia disposto a riammetterlo e la procedura d’asilo garantisca il rispetto dei fondamentali principi di uno Stato di diritto e delle norme del diritto internazionale. Una simile deroga è esclusa quando emergono degli indizi concreti d’una violazione imminente del principio di non respingimento da parte del Paese terzo (consid. 5d/cc). Zusammenfassung des Sachverhalts: