Art. 19 cpv. 2 in relazione all’art. 6 cpv. 1 LAsi. Rinvio preventivo in un Paese terzo (precisazione della giurisprudenza)[36]. 1. L’ammissibilità del rinvio preventivo in un Paese terzo ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 LAsi presuppone di norma, analogamente all’art. 6 cpv. 1 LAsi (cfr. GICRA 1997 n. 24), che all’interessato sia possibile una permanenza non solo temporanea nel Paese terzo, vale a dire che disponga di solide garanzie che gli permettano di contare su una residenza legale per la presumibile durata della procedura d’asilo incoata in Svizzera (consid. 5d/bb). 2. È consentito derogare a siffatta regola, allorquando il rinvio pre-ventivo avvenga verso un Paese terzo nel quale