parte delle autorità cantonali la pronunzia di provvedimenti tutelari entro un termine ragionevole, va garantita, già prima dell’audizione sui motivi d’asilo, una consulenza giuridica per la durata della procedura (consid. 4b; modifica della giurisprudenza). 2. L’art. 22 Conv. diritti del fanciullo non concerne che i richiedenti l’asilo ed i rifugiati minorenni, ad esclusione dei fanciulli la cui domanda d’asilo è stata respinta. Il secondo capoverso della menzionata disposizione prevede lo scambio d’informazioni tra gli Stati contraenti per la promozione del ricongiungimento familiare. Da siffatta disposizione non può essere dedotto un obbligo d’accertamento