Art. 3 e 22 della Conv. del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (Conv. diritti del fanciullo)[22]. Protezione e aiuto umanitario adeguati per la tutela dei diritti del fanciullo nell’ambito della procedura d’asilo e d’allontanamento. Persone protette dall’art. 22 Conv. diritti del fanciullo. Alcun obbligo d’accertamento derivante dall’art. 22 Conv. diritti del fanciullo. Rilevanza del benessere del fanciullo per l’esame dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento.[23] 1. Ad un minorenne non accompagnato capace di discernimento, cui non è stato designato un tutore o un curatore e nella misura in cui non vi è da aspettarsi da parte delle