1 Art. 33 Conv. sullo statuto dei rifugiati. Art. 3 CEDU. Procedura di riesame. Vaglio dei motivi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento invocati tardivamente, ma rilevanti ai sensi del diritto internazionale (cfr. GAAC 60.38). In ragione del carattere cogente del principio di «non-refoulement» dell’art. 33 Conv. sullo statuto dei rifugiati e dell’art. 3 CEDU, va applicato alla domanda di riesame il principio sviluppato per le domande di revisione, secondo cui è dato adito a revisione di una decisione cresciuta in giudicato, ancorché i fatti nuovi siano stati invocati tardivamente (ai sensi dell’art. 66 cpv. 3 PA), allorquando emerga chiaramente