Art. 66 cpv. 1 lett. b PA. Accoglimento di un ricorso individuale da parte del Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura («Committee against torture», CAT).[15] 1. L’accoglimento di un ricorso individuale giusta l’art. 22 Conv. tortura da parte del CAT non costituisce motivo di revisione. L’art. 66 cpv. 1 lett. b PA non contiene in proposito né una lacuna propria né una lacuna impropria (consid. 5). 2. Ciò non esclude, tuttavia, che nuovi fatti o nuove prove proposti nell’ambito di una procedura dinanzi al CAT, o risultanti da una siffatta procedura, possano essere di rilievo dal profilo della revisione (art. 66 cpv. 2 lett. a PA) o debbano essere esaminati dall’UFR nel quadro di una