Art. 38 PA. Art. 12e cpv. 1 e art. 20 cpv. 2 LAsi. Art. 146 cpv. 1 e 5 OSP 1. Notificazione. 1. Il centro d’accoglimento al quale è stato assegnato il richiedente l’asilo ai sensi dell’art. 20 cpv. 2 LAsi, costituisce di regola il domicilio di quest’ultimo. Conseguentemente gli atti della procedura vanno notificati in tal luogo giusta l’art. 12e LAsi. 2. L’art. 12e LAsi sancisce il principio della ricezione, secondo cui una decisione è considerata notificata quando entra nella sfera d’influenza del destinatario, il quale - organizzando normalmente i suoi affari - può prenderne conoscenza.