Estratto della giurisprudenza della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo. Art. 47 LAsi. Art. 55 PA. Soppressione dell’effetto sospensivo al ricorso. 1. Nella procedura di ricorso ordinaria, il gravame ha di regola effetto sospensivo, ad eccezione dei tre casi espressamente previsti dalla LAsi, casi in cui l’esecuzione dell’allontanamento è immediatamente eseguibile (art. 17a cpv. 2, art. 19 cpv. 3 e art. 13d cpv. 3 e 4 LAsi). D’altra parte, l’effetto sospensivo può essere eccezionalmente tolto ad un ricorso pure in applicazione dell’art. 55 PA. 2. La soppressione dell’effetto sospensivo giusta l’art. 55 PA presuppone che il ricorso appaia