AsylG (E. 8). 1 Decisione di principio della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo[12]. Art. 13d LAsi e art. 5 CEDU. Procedura d’aeroporto. Controllo giudiziario della liceità del fermo di un richiedente l’asilo nella zona di transito. 1. Il fermo di un richiedente l’asilo nella zona di transito di un aeroporto svizzero costituisce una restrizione della libertà che, a seconda della durata e delle circostanze, può trasformarsi in una privazione di libertà. Quest’ultima è illecita. La decisione di fermo nella zona di transito può essere impugnata dinanzi alla CRA, dove un giudice - unico - statuisce in quanto giudice del fermo.