Decisione di principio della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo[9]. Art. 13a e 13b LAsi. Domanda d’asilo presentata all’estero. Nessun esame della qualità di rifugiato per domande d’asilo presentate dal presunto Stato persecutore. Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione d’entrata. 1. Si entra nel merito di una domanda d’asilo presentata all’estero anche allorquando non è inoltrata davanti alla rappresentanza svizzera, ma direttamente dinanzi all’UFR. L’autorizzazione d’entrata viene accordata vuoi in vista del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell’asilo vuoi per acclarare la fattispecie (consid.