Il ricorrente fa pure valere un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. Giusta l’art. 16a LAsi allorquando in base all’audizione sui motivi d’asilo risulta evidente che il richiedente non è in grado di provare o rendere verosimile di essere un rifugiato e se nessun motivo si oppone all’allontanamento dalla Svizzera, la domanda può essere respinta senza procedere a ulteriori chiarimenti. Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato di essere stato arrestato e maltrattato nel mese di giugno del 1994, fra l’altro per motivi politici, dichiarazione su cui l’UFR nemmeno si è espresso, ma che pare comprovata dall’articolo di giornale del 6 luglio 1994 esibito.