Il ricorrente si è pure doluto di una violazione dell’obbligo di motivare la decisione sancito dall’art. 35 PA. Sostiene che, a prescindere dall’autenticità della convocazione 22 dicembre 1994, considerare le allegazioni contraddittorie su punti importanti semplicemente per una discordanza sul luogo delle ricerche di polizia successive al 4 agosto 1995 è motivazione inadeguata ed arbitraria. a.