c. Da quanto esposto, discende che l’UFR ha violato gli art. 27 e 28 PA. Il quesito a sapere se tale violazione, tutt’altro che di secondaria importanza, giustifichi già di per sé stessa l’annullamento della decisione litigiosa e il rinvio degli atti all’autorità inferiore, indipendentemente dall’effettiva falsità o meno della convocazione esibita, può rimanere in casu indecisa ritenuto che la cassazione con rinvio deve avvenire anche per i motivi che vedremo di seguito. 6. Il ricorrente si è pure doluto di una violazione dell’obbligo di motivare la decisione sancito dall’art. 35 PA.