4 che il diniego d’esame dev’essere ristretto agli atti soggetti a segreto (art. 27 cpv. 2 PA). A giusta ragione il ricorrente si duole pertanto d’un ingiustificato diniego dell’esame delle risultanze dell’analisi interna. b. Peraltro, l’atto il cui esame è stato negato può essere adoperato contro la parte soltanto qualora l’autorità gliene abbia comunicato il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi e indicare prove contrarie (art. 28 PA).