La CRA ha già avuto modo di pronunciare che è fatto obbligo all’UFR, prima di emanare una decisione, di comunicare al richiedente le risultanze dell’analisi del mezzo di prova, entro i limiti sanciti dall’art. 27 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021; VPB 59.54). Tuttavia, l’autorità deve effettuare una ponderazione dei contrapposti interessi prima di negare, anche solo parzialmente, l’esame di determinati atti. In particolare, non è consentito il generico rifiuto di sottoporre le analisi interne dei documenti, o parte di esse (cfr. VPB 59.54, nonché relativi riferimenti).