In siffatte circostanze, la contraddizione rilevata nel giudizio litigioso dall’UFR sarebbe di secondaria rilevanza. Il ricorrente contesta che i seri pregiudizi di cui è stato vittima siano assimilabili alle sfavorevoli condizioni di vita politiche, economiche o sociali di carattere generale vigenti nel Kossovo e contesta pure recisamente che i ripetuti fermi, interrogatori e pestaggi da lui subiti possano essere definiti «controlli di polizia, brevi restrizioni delle libertà, ingerenze minime nell’integrità corporale» come preteso dalla prima istanza. Il 30 luglio 1996, il ricorrente ha prodotto una convocazione di polizia, in originale, che sarebbe stata inviata al fratello Fk.