Ha quindi ordinato la confisca della convocazione giusta l’art. 18d cpv. 2 LAsi. L’autorità inferiore ha pure rilevato che le allegazioni presentate dal richiedente sono contraddittorie su punti essenziali, segnatamente sul luogo in cui sarebbe stato ricercato dalla polizia successivamente al 4 agosto 1995. L’UFR ha pure considerato che né l’articolo di giornale, né le fotografie esibiti «sono elementi di prova atti a modificare la convinzione dell’autorità circa l’assenza di verosimiglianza del racconto del richiedente». Contemporaneamente, l’UFR ha pronunciato l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera, nonché l’esecuzione dell’allontanamento stesso.