Il 23 aprile 1996, l’UFR ha respinto la succitata domanda d’asilo siccome basata su motivi irrilevanti ed allegazioni inverosimili (art. 3 e 12a della legge sull’asilo del 5 ottobre 1979 [LAsi], RS 142.31). L’autorità di prime cure ha osservato, da un lato, che i controlli di polizia, le brevi restrizioni della libertà, ingerenze minime nell’integrità corporale non bastano, per quanto dolorose e spiacevoli possano essere, a giustificare la concessione dell’asilo. Dall’altro lato, l’UFR ha ritenuto falsa la convocazione OUP del 22 dicembre 1994 poiché la stessa non soddisfa «certe esigenze di forma e di fondo» e poiché l’interessato non ha fornito «alcuna spiegazione probante al riguardo».