{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-09-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-62-4--_1996-09-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003938.pdf?ID=150003938", "Checksum": "575dd1f816a3ff28a2ec891eee1cedc0"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.4 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 12.09.1996 JAAC 62.4 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 12.09.1996 JAAC 62.4 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 12.09.1996 JAAC 62.4 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:18", "Checksum": "7936897f28f24cf2e4519e2cf5a9e350", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 12.09.1996 JAAC 62.4 \r\n\n 4\nche il diniego d’esame dev’essere ristretto agli atti soggetti a segreto (art. 27\ncpv. 2 PA). A giusta ragione il ricorrente si duole pertanto d’un ingiustificato\ndiniego dell’esame delle risultanze dell’analisi interna.\nb. Peraltro, l’atto il cui esame è stato negato può essere adoperato contro\nla parte soltanto qualora l’autorità gliene abbia comunicato il contenuto\nessenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità\ndi pronunciarsi e indicare prove contrarie (art. 28 PA).\nL’UFR si è però limitato a indicare che la convocazione non soddisfa certe\nesigenze di forma (in particolare per quanto concerne la qualità della\ncarta e del timbro) e materiali (il documento non sarebbe stato compilato\ncorrettamente e non corrisponderebbe alla pratica delle autorità). Siffatte\nindicazioni non solo non riportano a sufficienza il contenuto essenziale\ndell’analisi interna, ma ancora sono talmente ermetiche da non consentire di\nfatto alla parte di pronunciarsi adeguatamente al riguardo e di fornire se del\ncaso prove contrarie.\nc. Da quanto esposto, discende che l’UFR ha violato gli art. 27 e 28 PA. Il\nquesito a sapere se tale violazione, tutt’altro che di secondaria importanza,\ngiustifichi già di per sé stessa l’annullamento della decisione litigiosa e il rinvio\ndegli atti all’autorità inferiore, indipendentemente dall’effettiva falsità o\nmeno della convocazione esibita, può rimanere in casu indecisa ritenuto\nche la cassazione con rinvio deve avvenire anche per i motivi che vedremo di\nseguito.\n6. Il ricorrente si è pure doluto di una violazione dell’obbligo di motivare la\ndecisione sancito dall’art. 35 PA. Sostiene che, a prescindere dall’autenticità\ndella convocazione 22 dicembre 1994, considerare le allegazioni\ncontraddittorie su punti importanti semplicemente per una discordanza\nsul luogo delle ricerche di polizia successive al 4 agosto 1995 è motivazione\ninadeguata ed arbitraria.\na. Invero, l’obbligo della motivazione è formalità essenziale, e se da un lato\nrappresenta un limite intrinseco alla libertà di convincimento, costringendo\nl’autorità giudicante a rendere ragione della razionalità dell’itinerario\nseguito per giungere alla decisione, dall’altro si configura quale premessa\nlogica imprescindibile per l’esercizio del successivo controllo sulle linee di\nformazione di quel convincimento. Per conseguenza, attraverso doverosi\npassaggi argomentativi imperniati sull’indicazione delle risultanze probatorie\nlegittimamente acquisite, nonché sull’esplicitazione dei criteri di valutazione\nimpiegati, l’autorità giudicante dovrà in concreto ricostruire, anzitutto per\nla propria consapevolezza, ma anche per gli eventuali riscontri in sede\nd’impugnazione, il percorso logico-conoscitivo che l’ha condotta ad apprezzare\nin un certo modo le prove disponibili ed a trarne determinate conclusioni\n(cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in\nmateria d’asilo [GICRA] 1995 n. 12, pag. 114 e seg.).\nb. Nell’evenienza concreta, la decisione impugnata palesemente non adempie\ni suindicati criteri motivazionali. Difatti, l’affermazione secondo cui le\nallegazioni dell’interessato sono contraddittorie su punti importanti è privo di\nadeguata motivazione, non essendo a tal proposito sufficiente far riferimento\n\n"}