{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-09-12", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-62-4--_1996-09-12.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003938.pdf?ID=150003938", "Checksum": "575dd1f816a3ff28a2ec891eee1cedc0"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.4 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 12.09.1996 JAAC 62.4 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 12.09.1996 JAAC 62.4 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 12.09.1996 JAAC 62.4 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:18", "Checksum": "7936897f28f24cf2e4519e2cf5a9e350", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 12.09.1996 JAAC 62.4 \r\n\n 3\nsarebbe infatti basata su di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti\ngiuridicamente rilevanti, nonché su di una sommaria motivazione, inadeguata\nalle particolari circostanze di specie. Infatti, anche volendo prescindere\ndalla contestata validità della convocazione OUP del 22 dicembre 1994, la\nverosimiglianza delle asserite persecuzioni poliziesche subite in occasione\ndei due fermi di giugno e dicembre 1994 appare comunque dimostrata dai\nmezzi probatori esibiti, segnatamente dall’articolo del giornale X e dalle due\nfotografie relative ai maltrattamenti subiti al posto di polizia nel periodo tra il\n22 ed il 27 dicembre 1994. Il ricorrente ha preannunciato la produzione, nel\nlimite del possibile entro il termine di 30 giorni concessogli dalla legge, di un\ncertificato del medico cui si sarebbe rivolto nel mese di dicembre del 1994 ed\nun’attestazione della Commissione per la difesa delle libertà e dei diritti umani\ncui si sarebbe rivolto all’epoca. L’insorgente fa poi valere che recentemente\nsarebbe pure stato fermato il fratello Fk., al quale le autorità avrebbero chiesto\nanche di lui. In siffatte circostanze, la contraddizione rilevata nel giudizio\nlitigioso dall’UFR sarebbe di secondaria rilevanza. Il ricorrente contesta\nche i seri pregiudizi di cui è stato vittima siano assimilabili alle sfavorevoli\ncondizioni di vita politiche, economiche o sociali di carattere generale vigenti\nnel Kossovo e contesta pure recisamente che i ripetuti fermi, interrogatori\ne pestaggi da lui subiti possano essere definiti «controlli di polizia, brevi\nrestrizioni delle libertà, ingerenze minime nell’integrità corporale» come\npreteso dalla prima istanza.\nIl 30 luglio 1996, il ricorrente ha prodotto una convocazione di polizia, in\noriginale, che sarebbe stata inviata al fratello Fk. in data 24 febbraio 1996. La\nstessa proverebbe come la sua famiglia sia perseguitata. Infatti, dapprima è\nstato ricercato il fratello Fl., poi lui ed infine l’altro fratello Fk.\nLa CRA ha parzialmente accolto il gravame, annullato la decisione impugnata\ne rinviato gli atti all’autorità inferiore per nuovo giudizio ai sensi dei\nconsiderandi.\n\nDai considerandi:\n\n5. Il ricorrente fa valere una violazione del diritto di esaminare gli atti perché\ngli è stato negato senza ragione dall’UFR l’esame diretto delle risultanze\ndell’analisi interna della convocazione del 22 dicembre 1994 da lui esibita.\na. La CRA ha già avuto modo di pronunciare che è fatto obbligo all’UFR,\nprima di emanare una decisione, di comunicare al richiedente le risultanze\ndell’analisi del mezzo di prova, entro i limiti sanciti dall’art. 27 della legge\nfederale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS\n172.021; VPB 59.54). Tuttavia, l’autorità deve effettuare una ponderazione\ndei contrapposti interessi prima di negare, anche solo parzialmente, l’esame\ndi determinati atti. In particolare, non è consentito il generico rifiuto di\nsottoporre le analisi interne dei documenti, o parte di esse (cfr. VPB 59.54,\nnonché relativi riferimenti). In altri termini, e per ogni singolo caso, va\neffettuata la ponderazione dei contrapposti interessi e indicata la ragione di un\neventuale diniego. Orbene, né nello scritto del 4 aprile 1996, né nella decisione\nimpugnata, l’UFR ha indicato al ricorrente per quali ragioni negava l’esame\ndell’analisi interna della convocazione 22 dicembre 1994. Non va dimenticato\n\n"}