Per quanto attiene al silenzio della rappresentante dell’istituzione di soccorso presente all’audizione federale, di per sé di nessuna rilevanza ritenuto che l’UFR stesso ha fatto riferimento ad un comportamento strano da parte della ricorrente, giova altresì rilevare che non risulta che alla stessa sia stata posta la questione se intendesse formulare obiezioni o proporre di procedere ad altri chiarimenti e che la sua sola firma, apposta sull’ultima pagina del verbale d’audizione federale, in siffatta circostanza, non può che essere interpretata siccome attestativa della sua presenza, un’interpretazione più estensiva