GICRA 1995 n. 23, pag. 218 in relazione a GICRA 1993 n. 15). Non giova alla conclusione dell’autorità inferiore neppure l’affermazione secondo la quale se l’interessata avesse agito in modo irragionevole per uno dei motivi enunciati all’art. 16 CC, le autorità cantonali non avrebbero omesso di designarle un tutore, ove solo si pensi che la procedura d’asilo è una procedura federale, di modo che spetta se del caso alla competente autorità federale (l’UFR), unica ad avere cognizione di un’eventuale incapacità di discernimento in relazione alla procedura d’asilo medesima, di segnalare all’autorità tutoria cantonale l’esistenza di un caso di tutela (art. 369 cpv. 2 CC).