Nonostante la presenza di serie ragioni per dubitare dell’esistenza della capacità di discernimento o comunque della facoltà d’essere interrogata e d’agire personalmente in causa, il 2 aprile 1991 l’UFR ha esperito l’audizione federale senza accertare preliminarmente con un minimo di serietà, segnatamente con l’ausilio di un medico, lo stato in cui si trovava l’interessata (questione di fatto). A tal proposito a nulla soccorrono le successive considerazioni dell’UFR in merito alla capacità di discernimento della ricorrente in rapporto con l’atto di causa (questione di diritto), dal momento che la stessa si basa su un accertamento fattuale insufficiente.