Secondo la giurisprudenza, la capacità di discernimento è presunta. Tuttavia, in presenza di serie ragioni per dubitare dell’esistenza di tale presupposto processuale incombe all’autorità competente d’ordinare d’ufficio l’effettuazione di una perizia al fine di determinare, dal punto di vista medico, lo stato in cui si trova la richiedente l’asilo, onde acquisire quegl’elementi necessari alla determinazione della capacità processuale (capacità di stare in giudizio e capacità di condurre personalmente la procedura) e conseguentemente non incorrere in accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti. Orbene, al di là di ogni altra considerazione, l’UFR non poteva non prendere