La disposizione di cui all’art. 29 cpv. 5 OG è d’ordine pubblico e la sua applicazione ricorre d’ufficio in ogni stadio della causa (Jean-François Poudret, Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. 1, Berna 1990/92, ad art. 29 cpv. 5 OG, pag. 172). La nomina di un avvocato d’ufficio al richiedente l’asilo costituisce un’eccezione al diritto, che la legge riconosce ad ogni persona avente l’esercizio dei diritti civili, di procedere in giudizio con atti propri. Essa s’impone solo quando lo giustificano circostanze oggettive e soggettive relative alla lite o alla personalità della parte (cfr. ibidem, pag. 172).