quando una parte non sia manifestamente in grado di condurre essa medesima la sua causa, il Tribunale può invitarla a designare un difensore. Se non lo fa entro il termine assegnato, il Tribunale le designa un difensore a spese di essa. Questa disposizione non concerne la capacità di discernimento e, di conseguenza, quella di stare in giudizio, ma solamente quella di compiere personalmente tutti gli atti di causa («Postulationsfähigkeit»), ma proprio perché rientra nella capacità delle parti, riguarda a sua volta i presupposti processuali. La disposizione di cui all’art. 29 cpv.