5 più ampia del concetto giuridico. Ne consegue che una perizia medica non implica necessariamente un’inversione dell’onere della prova, riservati i casi manifestamente gravi (cfr. DTF 117 II 235). c. Ai sensi dell’art. 29 cpv. 5 OG, applicabile alle procedure d’asilo giusta l’art. 12 LAsi e comunque per analogia a tutte quelle rette dalla PA (cfr. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. 2, Neuchâtel 1984, pag. 844 e relativo riferimento), quando una parte non sia manifestamente in grado di condurre essa medesima la sua causa, il Tribunale può invitarla a designare un difensore.