Essa è presunta: incombe pertanto a colui che pretende che faccia difetto di provarlo (cfr. DTF 108 V 126 consid. 4). Tale prova non è subordinata a particolari esigenze (cfr. DTF 98 Ia 325). In caso di infermità mentale, è possibile che la facoltà d’agire ragionevolmente esista malgrado la causa d’alterazione (cfr. 108 V 126). L’infermità mentale non esclude necessariamente il discernimento, ritenuto che la nozione medica è