DTF 99 III 6 e seg.). La capacità di discernimento viene meno solo per uno dei motivi previsti dall’art. 16 CC, in particolare per effetto d’infermità o debolezza mentale, in altri termini di uno stato anormale sufficientemente grave per avere effettivamente alterato la facoltà d’agire ragionevolmente nel caso concreto e nell’ambito considerato (DTF 88 IV 114). b. Lo stato in cui si trovava la persona quando ha compiuto l’atto litigioso deriva dagli accertamenti di fatto, mentre la capacità di discernimento in rapporto con l’atto in causa è questione di diritto (DTF 111 V 59). La capacità di discernimento è la regola. Essa è presunta: