232 e relativi riferimenti). In diritto svizzero la capacità di discernimento è relativa e non va apprezzata in astratto, ma concretamente in rapporto a un determinato atto, alla sua natura e alla sua importanza (GICRA 1996 n. 4, pag. 27), le facoltà richieste dovendo esistere al momento dell’atto (cfr. DTF 111 V 61 consid. 3a). Pertanto una medesima persona può essere incapace di discernimento in relazione a certi atti e capace per altri (cfr. DTF 99 III 6 e seg.).