4.a. Giusta l’art. 18 CC, gli atti di chi è incapace di discernimento non producono alcun effetto giuridico, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. Il discernimento è definito all’art. 16 CC come la facoltà d’agire ragionevolmente. Comporta due elementi: uno intellettuale, la capacità d’apprezzare il senso, l’opportunità e gli effetti d’un determinato atto, e uno caratteriale, la facoltà d’agire in funzione di questa comprensione ragionevole secondo libera volontà (cfr. DTF 117 II 232 e relativi riferimenti).