Il fatto che la rappresentante dell’istituzione di soccorso non abbia sollevato obiezioni al termine dell’audizione federale (il rapporto di detta persona non sarebbe comunque stato messo a disposizione della ricorrente) nulla toglie al fatto che lo stato mentale della ricorrente è stato ben altrimenti valutato nel corso dell’audizione cantonale. Sfuggirebbero pertanto le ragioni del radicale e persistente rifiuto opposto dall’autorità inferiore all’accertamento medico-specialistico, il quale solo, e ben al di là delle lacunose conclusioni diagnostiche che è dato leggere nella decisione avversata, sarebbe in grado di acclarare la capacità di discernimento della ricorrente.