Il non avere agito di tal guisa costituirebbe una violazione del diritto federale. Il fatto che la rappresentante dell’istituzione di soccorso non abbia sollevato obiezioni al termine dell’audizione federale (il rapporto di detta persona non sarebbe comunque stato messo a disposizione della ricorrente) nulla toglie al fatto che lo stato mentale della ricorrente è stato ben altrimenti valutato nel corso dell’audizione cantonale.