lasciare il suo Paese, ovvero ciò che è determinante nel contesto della presente procedura, dimostra come in casu sia data la capacità di discernimento (la rappresentante delle istituzioni di soccorso non avrebbe sollevato obiezione in proposito al termine dell’audizione federale). L’autorità inferiore ha pure fatto valere che se la ricorrente avesse agito in modo irragionevole per uno dei motivi di cui all’art. 16 CC, l’autorità cantonale competente non avrebbe mancato di designarle un tutore, ciò che invece non ha fatto. Di conseguenza, e nonostante che le facoltà intellettuali della ricorrente siano «quelque peu restreintes», l’autorità inferiore ha proposto la reiezione del gravame.