In sostanza, la mancata predisposizione di una perizia configurerebbe oltre che un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti, una crassa violazione del diritto federale. Quanto alla firma apposta sul resoconto dell’audizione federale, essa non sarebbe prova decisiva di esplicita dissimulazione di una condizione - quella di completo analfabetismo - che può essere altrimenti verificata (la facoltà di apporre una firma rudimentale sarebbe peraltro stata acquisita durante il soggiorno in Svizzera). Non sarebbe peraltro consentito in presenza di un dubbio (manifestato peraltro nel giudizio litigioso) decidere a detrimento della richiedente.