Nel ricorso si pretende pure che allorquando il funzionario preposto all’audizione od il responsabile dell’incarto si rendono conto che l’atteggiamento del richiedente potrebbe essere la risultante di debolezza o infermità mentale, egli deve disporre delle misure d’istruzione supplementari giusta l’art. 16c della legge federale sull’asilo del 5 ottobre 1979 (LAsi, RS 142.31) e, se del caso, prevedere una nuova audizione. L’allestimento di una perizia rientrerebbe nell’ordine delle misure istruttorie possibili. Se l’autorità inferiore conclude per la non verosimiglianza dei motivi d’asilo per mancanza di consistenza, sarebbe allora possibile ricorrere per violazione dell’art. 12b cpv.