Si censura il fatto che l’UFR si sia sostituito al medico-specialista ed abbia ritenuto di poter statuire sulla base di dichiarazioni di una persona che l’autorità inferiore stessa ha indicato presentare un comportamento strano. Nel ricorso si pretende pure che allorquando il funzionario preposto all’audizione od il responsabile dell’incarto si rendono conto che l’atteggiamento del richiedente potrebbe essere la risultante di debolezza o infermità mentale, egli deve disporre delle misure d’istruzione supplementari giusta l’art. 16c della legge federale sull’asilo del 5 ottobre 1979 (LAsi, RS 142.31) e, se del caso, prevedere una nuova audizione.