Estratto della giurisprudenza della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo. Art. 16 CC e art. 29 cpv. 5 OG. Capacità di discernimento e di condurre personalmente la causa. 1. Nozione di capacità di discernimento: l’infermità mentale non esclude necessariamente il discernimento, ritenuto che la nozione medica è più ampia del concetto giuridico (consid. 4a-b). 2. La capacità di condurre la causa giusta l’art. 29 cpv. 5 OG è norma d’ordine pubblico e la sua applicazione ricorre d’ufficio in ogni stadio di causa; non concerne la capacità di discernimento, ma solamente quella di compiere personalmente tutti gli atti di causa (consid.