{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-08-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-62-15--_1996-08-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003818.pdf?ID=150003818", "Checksum": "cd4540c36ad4b104066f13079dab3d1c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.15 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 16.08.1996 JAAC 62.15 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 16.08.1996 JAAC 62.15 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 16.08.1996 JAAC 62.15 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:27", "Checksum": "d531694954230383918e3243b7e65f58", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 16.08.1996 JAAC 62.15 \r\n\n 6\nGiusta l’art. 13 CC chi è maggiorenne e capace di discernimento ha l’esercizio\ndei diritti civili. Non vi è dubbio che sin dall’inoltro della domanda d’asilo\nla ricorrente era maggiorenne. Litigiosa è la questione della sua capacità di\ndiscernimento. Secondo la giurisprudenza, la capacità di discernimento è\npresunta. Tuttavia, in presenza di serie ragioni per dubitare dell’esistenza\ndi tale presupposto processuale incombe all’autorità competente d’ordinare\nd’ufficio l’effettuazione di una perizia al fine di determinare, dal punto di\nvista medico, lo stato in cui si trova la richiedente l’asilo, onde acquisire\nquegl’elementi necessari alla determinazione della capacità processuale\n(capacità di stare in giudizio e capacità di condurre personalmente la\nprocedura) e conseguentemente non incorrere in accertamento insufficiente\ndei fatti giuridicamente rilevanti.\nOrbene, al di là di ogni altra considerazione, l’UFR non poteva non prendere\natto del fatto che già nel corso dell’audizione presso il centro di registrazione\nil funzionario interrogante ha ritenuto di dovere precisare «(...), dass die\nGesuchstellerin geistig retardiert ist.» Nel corso dell’audizione cantonale\nsui motivi d’asilo del 4 dicembre 1990, l’esperimentato funzionario che ha\ncondotto l’interrogatorio ha sottolineato: «(...) l’asilante non ha cognizione\ndi tempo, luogo e spazio, il suo racconto è sommario»; «(...) l’asilante non\nè in grado di rispondere non comprendendo il senso delle domande in\noggetto (pene giudiziarie e procedure penali pendenti, nonché contatti con i\nservizi segreti) (...)»; (...) «Non vengono formulate altre domande tantomeno\nspiegate le procedure finali in quanto come già descritto l’asilante non è in\ngrado di comprendere il senso di queste disposizioni». Inoltre in uno scritto\ndell’11 dicembre 1991 lo stesso funzionario ha precisato fra l’altro che non\nsi è trattato «del solito interrogatorio» che la ricorrente è analfabeta, che\nsi è proceduto con molta pazienza nei confronti di H. U. visto il suo stato\nmentale, che la richiedente non era in grado di comprendere le disposizioni\nintroduttive sull’asilo e per rendersi conto delle carenze psichiche e mentali\nin cui si trovava le sono state formulate tre domande e che ogni commento\nè superfluo perché leggendo le sue risposte ci si renderebbe perfettamente\nconto del suo stato psichico e mentale. Ha concluso sostenendo «Possiamo\nquindi affermare che l’asilante non è in grado di sostenere un interrogatorio».\nAnche la rappresentante dell’istituzione di soccorso si è espressa in tal\nsenso: «La richiedente soffre di gravi turbe mentali, non è in grado di gestire\nun’audizione».\nNonostante la presenza di serie ragioni per dubitare dell’esistenza della\ncapacità di discernimento o comunque della facoltà d’essere interrogata e\nd’agire personalmente in causa, il 2 aprile 1991 l’UFR ha esperito l’audizione\nfederale senza accertare preliminarmente con un minimo di serietà,\nsegnatamente con l’ausilio di un medico, lo stato in cui si trovava l’interessata\n(questione di fatto). A tal proposito a nulla soccorrono le successive\nconsiderazioni dell’UFR in merito alla capacità di discernimento della\nricorrente in rapporto con l’atto di causa (questione di diritto), dal momento\nche la stessa si basa su un accertamento fattuale insufficiente.\nInvero, l’UFR stesso nel giudizio litigioso ha constatato come l’interessata\nabbia evidenziato un comportamento strano (ovviamente riferito all’audizione\nfederale, l’unica considerata per la pronunzia della decisione impugnata),\nconstatazione molto vaga ed imprecisa circa lo stato mentale dell’interessata\nmedesima, e nella risposta accennato a non meglio precisate ristrette facoltà\n\n"}