{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-08-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-62-15--_1996-08-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003818.pdf?ID=150003818", "Checksum": "cd4540c36ad4b104066f13079dab3d1c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.15 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 16.08.1996 JAAC 62.15 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 16.08.1996 JAAC 62.15 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 16.08.1996 JAAC 62.15 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:27", "Checksum": "d531694954230383918e3243b7e65f58", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 16.08.1996 JAAC 62.15 \r\n\n 3\nl’UFR non ha ritenuto di dovere disporre un accertamento medico per\ncerziorarsi dello stato mentale della stessa, accertamento tutt’altro che\nmarginale ai fini di una retta istruzione della domanda d’asilo. Si censura\nil fatto che l’UFR si sia sostituito al medico-specialista ed abbia ritenuto\ndi poter statuire sulla base di dichiarazioni di una persona che l’autorità\ninferiore stessa ha indicato presentare un comportamento strano. Nel ricorso\nsi pretende pure che allorquando il funzionario preposto all’audizione od il\nresponsabile dell’incarto si rendono conto che l’atteggiamento del richiedente\npotrebbe essere la risultante di debolezza o infermità mentale, egli deve\ndisporre delle misure d’istruzione supplementari giusta l’art. 16c della legge\nfederale sull’asilo del 5 ottobre 1979 (LAsi, RS 142.31) e, se del caso, prevedere\nuna nuova audizione. L’allestimento di una perizia rientrerebbe nell’ordine\ndelle misure istruttorie possibili. Se l’autorità inferiore conclude per la non\nverosimiglianza dei motivi d’asilo per mancanza di consistenza, sarebbe\nallora possibile ricorrere per violazione dell’art. 12b cpv. 2 LAsi e richiedere\nl’effettuazione di una perizia. In sostanza, la mancata predisposizione di\nuna perizia configurerebbe oltre che un accertamento insufficiente dei fatti\ngiuridicamente rilevanti, una crassa violazione del diritto federale. Quanto\nalla firma apposta sul resoconto dell’audizione federale, essa non sarebbe\nprova decisiva di esplicita dissimulazione di una condizione - quella di\ncompleto analfabetismo - che può essere altrimenti verificata (la facoltà di\napporre una firma rudimentale sarebbe peraltro stata acquisita durante il\nsoggiorno in Svizzera). Non sarebbe peraltro consentito in presenza di un\ndubbio (manifestato peraltro nel giudizio litigioso) decidere a detrimento della\nrichiedente.\nNella risposta al ricorso, l’UFR ha osservato che la capacità di discernimento\nè di regola presunta per persona che non sia priva della facoltà d’agire\nragionevolmente per effetto della sua età infantile o di infermità o debolezza\nmentale, di ebbrezza o di uno stato consimile (art. 16 del codice civile svizzero\ndel 10 dicembre 1907 [CC], RS 210). Il fatto che la ricorrente abbia potuto\nlasciare il suo Paese e venire in Svizzera - con l’aiuto di un passatore come la\nstragrande maggioranza dei richiedenti - a depositare una domanda d’asilo e\nesporre - anche se succintamente - le ragioni e i timori che l’avevano spinta a\nlasciare il suo Paese, ovvero ciò che è determinante nel contesto della presente\nprocedura, dimostra come in casu sia data la capacità di discernimento (la\nrappresentante delle istituzioni di soccorso non avrebbe sollevato obiezione in\nproposito al termine dell’audizione federale).\nL’autorità inferiore ha pure fatto valere che se la ricorrente avesse agito in\nmodo irragionevole per uno dei motivi di cui all’art. 16 CC, l’autorità cantonale\ncompetente non avrebbe mancato di designarle un tutore, ciò che invece\nnon ha fatto. Di conseguenza, e nonostante che le facoltà intellettuali della\nricorrente siano «quelque peu restreintes», l’autorità inferiore ha proposto la\nreiezione del gravame.\nNella replica si fa valere che non è in base al fatto che la ricorrente abbia\nlasciato il suo Paese, sia arrivata in Svizzera ed abbia depositato una domanda\nd’asilo che si può ricavare indizi a favore della capacità di discernimento\ndella ricorrente stessa. Infatti, il padre avrebbe preso la decisione che doveva\nlasciare il Paese e le avrebbe procurato i documenti necessari, ed i passatori\nsi sarebbero occupati delle modalità del viaggio. Addirittura, la ricorrente\navrebbe chiesto l’asilo - termine di cui le sfuggirebbe per intero l’accezione -\n\n4\nsu indicazione dei passatori (cfr. resoconto dell’audizione federale, pag. 7).\nPer il resto, i dubbi sorti persino all’autorità decidente sul comportamento\ndell’interessata rendevano necessaria l’effettuazione di una perizia sul suo\nstato mentale. Il non avere agito di tal guisa costituirebbe una violazione\ndel diritto federale. Il fatto che la rappresentante dell’istituzione di soccorso\nnon abbia sollevato obiezioni al termine dell’audizione federale (il rapporto\ndi detta persona non sarebbe comunque stato messo a disposizione della\nricorrente) nulla toglie al fatto che lo stato mentale della ricorrente è stato ben\naltrimenti valutato nel corso dell’audizione cantonale. Sfuggirebbero pertanto\nle ragioni del radicale e persistente rifiuto opposto dall’autorità inferiore\nall’accertamento medico-specialistico, il quale solo, e ben al di là delle lacunose\nconclusioni diagnostiche che è dato leggere nella decisione avversata, sarebbe\nin grado di acclarare la capacità di discernimento della ricorrente.\nLa CRA ha accolto il ricorso, annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti\nall’autorità inferiore per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.\n\nDai considerandi:\n\n"}