{"Signatur": "CH_VB_031", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-08-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_031_JAAC-62-15--_1996-08-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003818.pdf?ID=150003818", "Checksum": "cd4540c36ad4b104066f13079dab3d1c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.15 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) 16.08.1996 JAAC 62.15 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile 16.08.1996 JAAC 62.15 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 16.08.1996 JAAC 62.15 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Schweizerische Asylrekurskommission (ARK)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission suisse de recours en matière d'asile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission suisse de recours en matière d'asile, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:27", "Checksum": "d531694954230383918e3243b7e65f58", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo 16.08.1996 JAAC 62.15 \r\n\n 2\nl’audizione. In entrambe le audizioni l’interessata non ha firmato i verbali, ma\nvi ha apposto un’impronta digitale (ha dichiarato di non sapere né leggere, né\nscrivere).\nIl 2 aprile 1991, l’Ufficio federale dei rifugiati (UFR) ha effettuato un’audizione\nfederale. L’interessata ha fornito qualche ragguaglio in merito alla sua\nfamiglia ed alla sua vita quotidiana. Quanto ai motivi d’asilo, l’interessata\nha semplicemente affermato che lei ed il padre sarebbero stati vittima di\ncontinue oppressioni da parte delle autorità e la situazione si sarebbe fatta\nvieppiù pericolosa in ragione del fatto che le autorità stesse avrebbero ritenuto\nche ricevessero e dessero aiuto a dei rivoluzionari. L’interessata non ha saputo\nindicare né quante volte, né quando, né dove, né da chi sarebbe stata fermata,\ninterrogata e maltrattata (ha detto che forse si trattava di autorità statuali),\nné per quanto tempo sarebbe stata trattenuta dalle persone in questione, né\ninfine indicare a quale data ha lasciato il suo Paese d’origine e neppure quella\ndella sua entrata in Svizzera. Il padre avrebbe deciso che doveva lasciare\nla Turchia ed avrebbe organizzato l’espatrio. L’interessata non ha saputo\ndire come aveva ottenuto la carta d’identità. Ha asserito che i passatori le\navrebbero mostrato il luogo dove avrebbe dovuto presentarsi alle autorità\nsvizzere e detto che avrebbe dovuto domandare asilo.\nIl 30 settembre 1993, l’UFR ha pronunciato nei confronti di H. U. una decisione\ndi diniego della domanda d’asilo, siccome basata su allegazioni irrilevanti\ned inverosimili. Detto Ufficio ha considerato lacunose le dichiarazioni rese\ndall’interessata in corso di procedura. L’UFR ha rilevato che non intendeva\nnegare che l’interessata presenta un certo comportamento che può essere\nqualificato di strano, ma ha ritenuto che siffatto strano comportamento non\npoteva comunque spiegare la flagrante lacunosità dei suoi propositi, come non\nlo potrebbe il suo grado d’istruzione. D’altra parte, l’UFR ha osservato che nel\ncorso dell’audizione federale è emerso che l’interessata capisce perfettamente\nle domande postele e che le risposte dipendono semplicemente dalla natura\ndelle domande.\nInoltre, l’interessata non ha avuto difficoltà, secondo l’autorità inferiore,\na dettagliare la sua vita quotidiana ed a menzionare i membri della sua\nfamiglia, ma più si è chiesto dei suoi motivi d’asilo propriamente detti,\npiù le risposte sono state generiche ed evasive. L’autorità inferiore ha poi\nrilevato che la richiedente, che si è dichiarata illetterata, ha apposto la sua\nfirma sul verbale d’audizione federale. Infine, l’UFR ha fatto notare che una\nrichiedente l’asilo di origine curda può sottrarsi alle pressioni esercitate\nsu gran parte della popolazione curda trasferendosi in un’altra regione\ndella Turchia, segnatamente nell’ovest. Contemporaneamente, l’UFR ha\npronunciato l’allontanamento della richiedente dalla Svizzera, nonché\nl’esecuzione dell’allontanamento stesso siccome lecita, ragionevolmente\nesigibile e possibile.\nIl 3 novembre 1993, l’interessata - tramite il suo patrocinatore - ha inoltrato un\nricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo (CRA)\ncontro la decisione dell’UFR. Chiede che sia constatata la nullità del giudizio\nlitigioso, vuoi che lo stesso sia annullato per violazione del diritto federale\ncon rinvio degli atti all’autorità inferiore per nuovo giudizio. Nel gravame\nsi fa valere che nonostante i dubbi circa la capacità di discernimento della\nricorrente sorti nel corso dell’audizione effettuata dalle autorità cantonali,\n\n"}