In caso affermativo, l’UFR procederà agli incombenti di causa e pronuncerà una decisione di merito in materia d’asilo e d’allontanamento giusta l’art. 5 PA. Qualora l’UFR dovesse ritenere che non ricorrano le condizioni per una riapertura della pregressa procedura d’asilo, dovrà comunque tenere conto del fatto che non esiste ancora una decisione in materia d’asilo e d’allontanamento e che la domanda di ripristino va allora intesa, a non averne dubbio, come nuova domanda d’asilo da evadere, se del caso, con una decisione di non entrata nel merito giusta l’art. 16 cpv. 1 lett. d LAsi, nella quale l’UFR si pronuncerà pure, per la prima volta, in merito al rinvio ed alla sua esecuzione.