3.a. Nella misura in cui il richiedente l’asilo dopo l’emanazione di un provvedimento di stralcio da parte dell’UFR per ritiro della sua domanda d’asilo o intervenuta irreperibilità, intenda ottenere il ripristino del procedimento, deve presentare la relativa domanda all’UFR medesimo, il quale esaminerà la sussistenza dei presupposti per un ripristino della procedura (per esempio riconsiderazione degli elementi di prova già in precedenza acquisiti, ma erroneamente percepiti). In caso affermativo, l’UFR procederà agli incombenti di causa e pronuncerà una decisione di merito in materia d’asilo e d’allontanamento giusta l’art. 5 PA.