, pag. 326) non è condivisibile in materia d’asilo, l’ipotesi non essendo esplicitamente prevista dalla legge. La CRA ha peraltro già ammesso che le proprie ordinanze di stralcio dai ruoli di una causa non sono suscettibili di revisione ai sensi dell’art. 66 PA o di riesame, ma, nella misura in cui ne ricorrano i presupposti, sono modificabili dalla CRA medesima a seguito di una domanda di ripristino della pregressa procedura ricorsuale (VPB 58.58). f. Ne discende che il provvedimento di stralcio del 5 febbraio 1997 dell’UFR non è una decisione giusta l’art. 5 PA.