In caso di stralcio dai ruoli della causa per intervenuta irreperibilità del richiedente l’asilo, spetta parimenti anzitutto all’UFR, che ne ha facoltà - qualora il richiedente, ricomparso, ne faccia richiesta -, di pronunciarsi sul ripristino della pregressa procedura d’asilo medesima. In tutta evidenza, in caso di ritiro della domanda d’asilo o d’irreperibilità del richiedente l’asilo non è consentito all’UFR di pronunciare una decisione di respingimento o di non entrata nel merito della domanda d’asilo ai sensi dell’art. 16 LAsi, ritenuto che il ritiro della domanda o l’irreperibilità del richiedente l’asilo determinano l’improcedibilità od