della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 1996 n. 33, pag. 306 e VPB 58.57 nonché GICRA 1993 n. 34, pag. 237). In caso di stralcio dai ruoli della causa per intervenuta irreperibilità del richiedente l’asilo, spetta parimenti anzitutto all’UFR, che ne ha facoltà - qualora il richiedente, ricomparso, ne faccia richiesta -, di pronunciarsi sul ripristino della pregressa procedura d’asilo medesima.