con lo stesso l’autorità si limita a prendere atto dell’intervenuta scomparsa del richiedente l’asilo o del ritiro della domanda, ma non è precluso il ripristino - o riapertura che dir si voglia - dell’archiviata procedura d’asilo. Allorquando la dichiarazione di ritiro della domanda d’asilo indirizzata all’UFR, e che ha comportato la cancellazione dai ruoli della causa, venga successivamente revocata, spetta prima di tutto all’UFR di esaminare la questione dell’invalidità della dichiarazione di ritiro, per preesistente vizio di volontà od incapacità di discernimento, e di pronunciarsi sulla domanda di ripristino della procedura d’asilo (Giurisprudenza ed informazioni