, Berna 1983, pag. 325 e segg.). Benché il provvedimento di stralcio dai ruoli della causa - per intervenuta desistenza (ritiro della domanda d’asilo) o irreperibilità del richiedente l’asilo (scomparsa) - pone fine alla procedura, ciò che l’accomuna ad una decisione o sentenza, a differenza di quest’ultime non è la conseguenza di un atto d’imperio dell’autorità; con lo stesso l’autorità si limita a prendere atto dell’intervenuta scomparsa del richiedente l’asilo o del ritiro della domanda, ma non è precluso il ripristino - o riapertura che dir si voglia - dell’archiviata procedura d’asilo.